Art. 1.

      1. È istituita la «Festa nazionale dell'amicizia» quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dalla figura dell'amico all'interno delle famiglie e della società in generale.
      2. Regioni, province e comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dell'amicizia.
      3. La festa di cui al comma 1 ricorre l'ultima domenica del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, promuovano iniziative volte a discutere e ad approfondire le tematiche relative al sentimento dell'amicizia come valore fondamentale di una società solidale.